Articolo 6 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7
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10 febbraio 2010
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25 marzo 2014
Art. 6. Relazione alla Commissione europea
(articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE , tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densita' della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di piu' di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche della Comunita', i livelli di investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.
(( 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su:
a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo;
b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo;
c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura;
d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni;
e) le misure adottate a norma dell'articolo 4-bis.
1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 2014
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