Art. 3.
Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente articolo 1 provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente articolo 1 provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.