Articolo 44 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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24 maggio 2001
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15 marzo 2025
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993) 1. In attuazione dell' articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Nota all'art. 44:
- Per il testo vigente dell' art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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