2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. (58) ((59)) --------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ed all' articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303 , per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 .
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo." --------------- AGGIORNAMENTO (59)
La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell' articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".