Articolo 47 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 55Articolo 49
Versione
15 novembre 2009
>
Versione
12 novembre 2013
>
Versione
1 gennaio 2014
Art. 47-bis. (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.) 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. (58) ((59)) --------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ed all' articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303 , per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 .
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo." --------------- AGGIORNAMENTO (59)
La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell' articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente