Articolo 58 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 60 bisArticolo 59
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22 giugno 2017
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15 marzo 2025
Articolo 58 Finalita'
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993) (( 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75)) .
3. ((Per le finalita' di cui al comma 1,)) il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ((cura il)) processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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