Articolo 4 del Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
Articolo 3Articolo 5
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5 aprile 1991
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5 giugno 1991
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24 gennaio 1992
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8 settembre 1992
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20 luglio 1994
Art. 4. Disposizioni diverse 1. Il periodo massimo previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 , per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, e' aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita'. All' onere valutato in 41 miliardi per il 1990 ed in lire 60 miliardi per il 1991, si provvede: a) relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; b) relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita', i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purche' entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, e' posto a carico della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .
3. La GEPI e' autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'.
4. Ai lavoratori di cui al comma 3 e' riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilita' e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non e' cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonche' con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati. (2) (3)
5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilita' dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.
6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicita', attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validita', ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.
7. Per le finalita' di cui ai commi 4 e 5 e' assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana puo' essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.
8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364 .
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((5)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1>
giugno 1991, n. 169, e' differito fino al 30 giugno 1992". ------------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 settembre 1992, n. 370 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 novembre 1992, n. 428 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169 , e' differito al 31 dicembre 1992". ------------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 16) che "Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169 , e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4."
Entrata in vigore il 20 luglio 1994
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