Articolo 88 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 87Articolo 89
Versione
24 agosto 1999
Art. 88. (Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3; b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente; c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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