Articolo 60 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 59Articolo 61
Versione
24 agosto 1999
Art. 60. (Modifica o sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2. 2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristruttura ione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. 4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono so spese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall' articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.
Note all'art. 60:
- Circa le disposizioni di cui alla sezione III del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942 , si veda la nota all'art. 49.
- Il testo dell' art. 297 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all' art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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