Articolo 52 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 50 bisArticolo 53
Versione
24 agosto 1999
Art. 52. (Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell' articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare , anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nota all'art. 52:
- Per il testo dell' art. 111, comma 1 , n. 1), del R.D. n. 267/1942 , si veda la nota all'art. 20.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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