Art. 98. (Modifica dell ' articolo 50-bis del codice di procedura civile ).
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile , aggiunto dall' articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ," sono soppresse.
Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell' art. 50-bis, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto:
"Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) (Omissis);
2) nelle cause di opposizione, impugnazione e revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;".
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile , aggiunto dall' articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ," sono soppresse.
Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell' art. 50-bis, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto:
"Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) (Omissis);
2) nelle cause di opposizione, impugnazione e revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;".