1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo. 2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile .
Nota all'art. 89:
- Si trascrive il testo dell' art. 2409, comma 3 , del codice di procedura civile :
"Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata".