(Intrasmissibilita' delle attribuzioni del commissario straordinario).
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. ((L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.)) (( 2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa. ))