Articolo 20 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 19Articolo 21
Versione
24 agosto 1999
Art. 20.
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).

1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell' articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare . Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' art. 111, comma 1 , numero 1), del R.D. n. 267/1942 :
"Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine.
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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