Articolo 92 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 91Articolo 93
Versione
24 agosto 1999
Art. 92. (Composizione collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. 2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
Note all'art. 92:
- Per il testo degli articoli 98 e seguenti del R.D. n. 267/1942 si veda la nota all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 214 si vedano le note all'art. 78.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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