Articolo 31 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 30Articolo 32
Versione
24 agosto 1999
Art. 31. (Dichiarazione di fallimento).
1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34. 2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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