Art. 14. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)) , si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) , il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
((1-bis. All' articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive")) 2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere ((dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni)) di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) , pari a euro 1.518.396 ((per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024)) , si provvede ai sensi dell'articolo 26.
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)) , si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) , il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
((1-bis. All' articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive")) 2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere ((dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni)) di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) , pari a euro 1.518.396 ((per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024)) , si provvede ai sensi dell'articolo 26.