Art. 7. Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((...)) di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((da adottare)) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((...)) di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((da adottare)) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.