Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2023 |
Commentari • 222
- 1. Agevolazione acquisto prima casa: guidaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 28 gennaio 2025
L'agevolazione prima casa in Italia nel 2026 offre vantaggi fiscali significativi a chi acquista la propria abitazione principale. Queste agevolazioni includono una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Acquistare la prima casa comporta vantaggi fiscali significativi, come l'imposta di registro ridotta, l'Iva e le agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali. Tuttavia, per mantenere questi benefici, è fondamentale rispettare determinate condizioni, tra cui il vincolo di cinque anni prima della vendita. Inoltre, è previsto che i soggetti che vendono la propria abitazione agevolata e ne riacquistano un'altra entro 12 mesi dalla vendita, possono usufruire di un …
Leggi di più… - 2. Il correttivo al Codice della crisi e dell'insolvenza: le principali novitàValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 29 agosto 2024
- 3. APF Avvocatihttps://www.avvocatipersonefamiglie.it/
- 4. Ex Titolare Di Impresa Di Pulizie Con Debiti: E Ora?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 luglio 2025
Hai avuto un'impresa di pulizie e ora ti ritrovi con debiti che non riesci più a gestire? Dopo la chiusura dell'attività ti sono rimasti addosso debiti fiscali, contributivi, cartelle dell'Agenzia delle Entrate o fatture di fornitori? Ti chiedi se esiste un modo legale per uscire da questa situazione e difenderti? Molti ex titolari di imprese individuali o ditte di pulizie credono che, una volta chiusa l'attività, i debiti si cancellino da soli. Ma purtroppo non è così. E anche se l'impresa non esiste più, le obbligazioni personali restano. La buona notizia è che la legge prevede strumenti specifici per chi è sovraindebitato dopo aver chiuso un'attività. Quali debiti può avere un ex …
Leggi di più… - 5. nuove regole espatriohttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Busto arsizio, sentenza 29/11/2024, n. 783Provvedimento: R.G. n. 484/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 14/03/2024 da con il patrocinio dall'avv. Sebastiano Strangio Parte_1 C.F._1 e dall'avv. Antonio Strangio ed elettivamente domiciliato presso i difensori RICORRENTE Contro Controparte_1 - codice fiscale – in persona del Direttore Generale, [...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis …Leggi di più...
- diritto-dovere formazione·
- giurisdizione Consiglio di Stato·
- art. 1, comma 121, legge 107/2015·
- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- carta docente·
- interesse ad agire·
- giurisdizione Corte di Giustizia UE·
- contratto a tempo determinato·
- prescrizione decennale
- 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 10/10/2025, n. 896Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2025 N. 00896/2025 REG.PROV.COLL. N. 00580/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 580 del 2022, proposto da AZ. AGR. ZI CO E EL SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura …Leggi di più...
- disapplicazione meccanismo compensazione nazionale·
- ricalcolo prelievo supplementare·
- sentenza Corte di Giustizia·
- art. 10-bis DL 69/2023·
- sopravvenuta carenza di interesse·
- compensazione spese giudizio·
- improcedibilità del ricorso
- 3. Trib. Busto arsizio, sentenza 08/04/2025, n. 339Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO -Sezione Lavoro- Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1537/2024 R.G.L., promossa da SS OS EF, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Pepoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente Contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- carta docente·
- Consiglio di Stato·
- art. 121 legge n. 107/2015·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- Corte di Giustizia Europea·
- pubblico impiego·
- diritto-dovere di formazione·
- art. 414 c.p.c.·
- Corte di Cassazione·
- prescrizione decennale
- 4. Trib. Busto arsizio, sentenza 12/10/2024, n. 664Provvedimento: R.G. n. 210/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 02/02/2024 da TE UN [...] e CI MO [...]con il patrocinio delle avv.te Federica Romano e Ramona Gualtieri elettivamente domiciliate presso i difensori Ricorrenti Contro Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - codice fiscale 80010960120 – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano …Leggi di più...
- clausola 4 accordo quadro CE·
- diritto-dovere formazione·
- art. 1, comma 121, legge 107/2015·
- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- carta docente·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- prescrizione decennale
- 5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 319Provvedimento: Pubblicato il 03/03/2026 N. 00319/2026 REG.PROV.COLL. N. 01053/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2022, proposto da Az. Agr. il Monastero di Zicchetti F.Lli Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AG-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio; per l'annullamento della comunicazione …Leggi di più...
- art. 10-bis d.l. 69/2023·
- sentenze Corte di Giustizia UE·
- AGEA·
- sentenze Consiglio di Stato·
- giurisdizione amministrativa·
- carenza interesse·
- improcedibilità ricorso·
- diritto dell'Unione europea·
- compensazione spese lite·
- prelievo supplementare latte
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA ((.
Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021)) 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;
b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), (( numero 2) )) »;
c) all'articolo 96-bis.1:
1) al comma 1, dopo le parole: « ((previsto dalla Sezione III)) » sono inserite le seguenti: « ((, o della banca per la quale)) e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;
2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
d) all'articolo 96-bis.2:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;
3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
((1-bis. All' articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformita' al criterio del costo ammortizzato")) - Articolo 1 bisArt. 1-bis. (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , da adottare ai sensi dell' articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20 , o della legge 22 aprile 2021, n. 53 , non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.
Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ((e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento)) . ((4)) 2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 , ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024". - Articolo 2Art. 2. Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075
1. ((All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla)) nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.