Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69

Commentari194

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  • 1MAE eseguibile se ricercato invoca radicamento ma non parla italiano (Cass. 17317/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2024

    Mancata conoscenza dell'italiano può costituire motivo per ritenere insussistente il radicamento che impedisce la consegna in un procedimento MAE. Corte di Cassazione sez. VI penale sentenza Num. 17317 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 23/04/2024 - deposito 24.4.2024 sul ricorso proposto da: GDW, nato in Polonia il **/1969 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento il 13/03/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto …

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  • 2Azienda Di Gommalacca E Macchine Per La Sigillatura Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 novembre 2025

    Se la tua azienda produce, importa o distribuisce gommalacca, cere, composti per finitura, prodotti per restauro, macchine per la sigillatura, sigillatrici manuali o automatiche, attrezzature per packaging e materiali speciali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare il blocco dell'attività. Il settore della gommalacca e della sigillatura richiede forniture costanti, materiali specifici, macchinari affidabili e consegne puntuali. Qualsiasi ritardo o fermo può interrompere cicli produttivi dei clienti, generare contestazioni e far perdere commesse. Perché le aziende di gommalacca e …

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  • 3Come Richiedere Un Saldo E Stralcio Con Agenzia Entrate: Quando È Possibile
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 5 giugno 2025

    Perfetto. Avvierò la redazione di una guida dettagliata su come richiedere un saldo e stralcio con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aggiornata a maggio 2025. La guida Hai un debito con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agenzia Entrate Riscossione e ti stai chiedendo se puoi chiudere la posizione pagando solo una parte dell'importo dovuto? Hai sentito parlare del saldo e stralcio, ma non sai se si applica anche ai debiti fiscali e quando è davvero possibile ottenerlo? In alcuni casi la legge consente di definire i debiti fiscali con un pagamento ridotto, anche per cartelle esattoriali già notificate. Ma non sempre è automatico e non tutti ne hanno diritto. Serve una procedura corretta, …

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  • 4Accordo Di Ristrutturazione Del Debito Con Le Banche: Cosa Sapere
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 maggio 2025

    Hai un'impresa schiacciata da mutui, affidamenti e scoperti bancari? Ti stai chiedendo se è possibile rinegoziare il debito con le banche prima che la situazione precipiti e diventi irreversibile? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d'impresa, ristrutturazioni aziendali e trattative bancarie – ti spiega in modo chiaro e concreto come funziona l'accordo di ristrutturazione del debito con le banche, quando è utile attivarlo e quali vantaggi può offrire per evitare il blocco dell'attività. Scopri quali debiti puoi includere nell'accordo, come presentare una proposta sostenibile, quali documenti servono, come trattare con più banche contemporaneamente, quali effetti …

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  • 5Circolare del Giorno
    https://www.fiscoetasse.com/

    Conversione del “Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024” – parte 1 - La Circolare del Giorno n. 270 del 18.12.2023 Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16.12.2023 è stata pubblicata la Legge 191/2023, di conversione del D.L. 145/2023 (“Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024”), con cui erano state introdotte disposizioni di particolare interesse per i contribuenti, dalla possibilità di prorogare – in alcuni casi – il versamento del secondo acconto per il 2023, alla ulteriore proroga per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di riversamento agevolato del credito d'imposta per ricerca e sviluppo – scadenza oggi ulteriormente spostata in avanti. Nella …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Palmi, sentenza 21/12/2024, n. 1359
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 892/2024 r.g. e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Siviglia per procura in atti, ricorrente E , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria; resistente FATTO E …
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    • art. 1, comma 121, L. 107/2015·
    • prescrizione quinquennale·
    • Cassazione sentenza n. 29961/2023·
    • compensazione spese giudizio·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • Corte di Giustizia Europea sentenza n. 450/2022·
    • diritto alla formazione·
    • discriminazione tra docenti a tempo determinato e indeterminato·
    • carta elettronica del docente

  • 2Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 157
    Provvedimento: R.G. 7121/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione IV Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso congiuntamente da: , C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 24/09/1982, residente in [...]4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ENRICO GREGO (C.F.: ) e dell'Avv. GREGO C.F._2 TOMASO (C.F. ), che la rappresentano e C.F._3 difendono, come da procura in atti e , C.F. , nato a AR C.F._4 SVEZIA, il 13/12/1980, …
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    • interesse superiore del minore·
    • spese straordinarie·
    • art. 337 bis e ss. c.c.·
    • assegno unico·
    • collocazione prevalente·
    • assegnazione casa familiare·
    • mantenimento minore·
    • affidamento condiviso·
    • omologazione accordi·
    • diritto di visita

  • 3Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/06/2025, n. 563
    Provvedimento: R.G. n. 1500 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to DI FAZIO ALESSANDRA Parte_1 RICORRENTE Contro Il codice Controparte_1 fiscale – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 CITRIGNO GAETANO RESISTENTE OGGETTO: carta del docente CONCLUSIONI: come in atti Motivi della Decisione L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 …
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    • disapplicazione normativa nazionale·
    • clausola 4 accordo quadro lavoro a tempo determinato·
    • carta del docente·
    • discriminazione lavoratori a tempo determinato·
    • diritto-dovere formativo·
    • riconoscimento beneficio economico·
    • interesse ad agire·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • supplenze brevi·
    • GPS

  • 4Trib. Ancona, sentenza 04/12/2024, n. 699
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 3.12.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 27.11.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 1019/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso d ra posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso …
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    • supplenze scolastiche·
    • principio di non discriminazione·
    • adempimento in forma specifica·
    • discriminazione personale a tempo determinato·
    • art. 1 legge 107/2015·
    • carta docente·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • risarcimento danni·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • diritto alla formazione

  • 5Trib. Ancona, sentenza 15/07/2024, n. 314
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 11.7.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.7.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 616/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso dal arrelli giusta procura in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente …
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    • personale a tempo determinato·
    • principio di non discriminazione·
    • adempimento in forma specifica·
    • prescrizione quinquennale·
    • Carta del docente·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • risarcimento danni·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • compensazione spese di lite·
    • diritto alla formazione·
    • prescrizione decennale
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1.

    Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA ((.
    Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021)) 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;
    b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
    2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), (( numero 2) )) »;
    c) all'articolo 96-bis.1:
    1) al comma 1, dopo le parole: « ((previsto dalla Sezione III)) » sono inserite le seguenti: « ((, o della banca per la quale)) e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;
    2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
    d) all'articolo 96-bis.2:
    1) al comma 1 e' premesso il seguente:
    «01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;
    3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
    4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
    ((1-bis. All' articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformita' al criterio del costo ammortizzato"))
  • Articolo 1 bis
    Art. 1-bis. (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , da adottare ai sensi dell' articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20 , o della legge 22 aprile 2021, n. 53 , non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.
    Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ((e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento)) . ((4)) 2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
    b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ;
    c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
    d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
    e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
    3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
    4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
    5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 , in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

    --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 , ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024".
  • Articolo 2
    Art. 2. Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075

    1. ((All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla)) nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento».
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.