Legge 3 gennaio 1963, n. 38

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata, a, Parigi il 20 dicembre 1957.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 , relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.