Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104
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Versione
10 aprile 1993
Art. 15. 1. Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilita', l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento. Per i trasferimenti gia' avvenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il versamento dovra' effettuarsi entro un anno da tale data.
2. All'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale di destinazione devono essere, inoltre, trasmessi, a cura dell'amministrazione, dell'ente o della gestione previdenziale di provenienza, il prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento di cui al comma 1, unitamente allo stato matricolare, al certificato di servizio o all'eventuale documento equipollente.
Entrata in vigore il 10 aprile 1993
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