Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 50Articolo 52
Versione
1 gennaio 2002
Art. 51. (L-R)
L'espropriazione per opere militari 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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