Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 2002
Art. 18. (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione 1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilita' non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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