Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 46Articolo 49
Versione
1 gennaio 2002
Art. 48. (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale 1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, e' proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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