Art. 30. (R)
Regola generale 1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Regola generale 1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)