Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 2002
Art. 30. (R)
Regola generale 1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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