(( 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di cinque anni previsto dall' articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)