Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 26Articolo 29
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
6 febbraio 2003
Art. 27.
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima ((dei tecnici o della Commissione provinciale)) 1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici ((ovvero della Commissione provinciale)) presso l'ufficio per le espropriazioni.
L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente