Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530
Articolo 1Articolo 3
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27 novembre 1974
Art. 2. Organi

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:
a) il Consiglio nazionale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Le federazioni sportive nazionali sono organi del comitato relativamente all'esercizio delle attivita' sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.
Sono organi periferici i comitati provinciali.
Un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina, in sede regionale, le attivita' dei comitati provinciali.
Entrata in vigore il 27 novembre 1974
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