Articolo 20 del Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 giugno 2025
Art. 20.
Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: « , con un minimo di 250 euro »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: « , con un minimo di 150 euro ».
2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
Note all'articolo 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , come modificato dal presente articolo:
«Art. 69 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Sanzioni in materia di imposta di registro).
- 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».
Entrata in vigore il 13 giugno 2025
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