Art. 16.
Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: « all'originale » sono sostituite dalle seguenti: « al documento analogico detenuto dal difensore »; b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. »; c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: « di primo grado » sono soppresse; d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: « ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ». 2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ,»;
e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole « comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), »;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024. ». Note all'articolo 16:
- Si riporta il testo degli articoli 25-bis , 35 , 68 , 70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 , o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore.».
«Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.».
«Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 72, comma 6, 84, 126, 128 e 129 del citato decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Potere di certificazione di conformita'). - Omissis
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore.
Omissis.».
«Art. 84 (Deliberazioni della corte di giustizia tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, di cui va dato atto nel verbale d'udienza immediatamente depositato nel fascicolo informatico salva la facolta' di riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio dei successivi sette giorni e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106.
7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione monocratica.».
Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero 1), v), aa), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».
Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: « all'originale » sono sostituite dalle seguenti: « al documento analogico detenuto dal difensore »; b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. »; c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: « di primo grado » sono soppresse; d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: « ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ». 2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ,»;
e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole « comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), »;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024. ». Note all'articolo 16:
- Si riporta il testo degli articoli 25-bis , 35 , 68 , 70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 , o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore.».
«Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.».
«Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 72, comma 6, 84, 126, 128 e 129 del citato decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Potere di certificazione di conformita'). - Omissis
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore.
Omissis.».
«Art. 84 (Deliberazioni della corte di giustizia tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, di cui va dato atto nel verbale d'udienza immediatamente depositato nel fascicolo informatico salva la facolta' di riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio dei successivi sette giorni e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106.
7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione monocratica.».
Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero 1), v), aa), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».