Art. 2. (Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario) ((I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.
La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinita', debbono assicurare in ogni caso la possibilita' di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate))
I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal Vigente ordinamento didattico.
((Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili))
I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica" istruzione, sulle proposte delle facolta' interessate, ((fermo restando il disposto dell'articolo 1)) ((In ogni caso le richieste delle facolta' per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione))
Per partecipare ai concorsi non e' richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano, norme o accordi di reciprocita' che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.
((La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa e' composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni))
Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresi' sorteggiabili i professori ((. . .)) aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo art. 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.
Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari ((. . .))
Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente piu' discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.
Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione; chi e' sorteggiato in piu' di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre ((. . .))
Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in ((quello immediatamente precedente)) per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del ((comma undicesimo)) del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La commissione giudicatrice e' convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione.
Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.
La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati ((. . .))
Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Le facolta', presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.
In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facolta', provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facolta' o scuola.
E' assicurata la pubblicita' integrale degli atti di concorso.
La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinita', debbono assicurare in ogni caso la possibilita' di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate))
I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal Vigente ordinamento didattico.
((Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili))
I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica" istruzione, sulle proposte delle facolta' interessate, ((fermo restando il disposto dell'articolo 1)) ((In ogni caso le richieste delle facolta' per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione))
Per partecipare ai concorsi non e' richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano, norme o accordi di reciprocita' che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.
((La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa e' composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni))
Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresi' sorteggiabili i professori ((. . .)) aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo art. 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.
Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari ((. . .))
Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente piu' discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.
Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione; chi e' sorteggiato in piu' di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre ((. . .))
Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in ((quello immediatamente precedente)) per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del ((comma undicesimo)) del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La commissione giudicatrice e' convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione.
Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.
La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati ((. . .))
Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Le facolta', presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.
In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facolta', provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facolta' o scuola.
E' assicurata la pubblicita' integrale degli atti di concorso.