Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114
Articolo 5Articolo 7
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15 agosto 2007
Art. 6. Altri organismi confermati 1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, previsti dalla legge o da regolamento:
a) Commissione per la trasparenza dei giochi prevista dall' articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 ;
b) Consulta tecnica nazionale dei giochi prevista dall' articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.385 ;
c) Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 .
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 , si vedano le note all'art. 6.
- Il testo dell' art. 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio), e' il seguente:
«Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) (omissis);
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall' art. 30, legge 22 dicembre 1957, numero 1293 .
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;».
Entrata in vigore il 15 agosto 2007
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