Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1980
Art. 3. Ruolo professionale

Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.
Il personale del ruolo professionale e' classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che e' classificato in tre posizioni funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale e' iscritto il personale di assistenza religiosa.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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