Art. 40. Trasferimenti ad altra unita' sanitaria locale
Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unita' sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformita' ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.
Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unita' sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformita' ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.