Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 marzo 1980
Art. 7. Formazione dei ruoli nominativi

La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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