Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 marzo 1980
Art. 49. Equo indennizzo

Per le modalita' e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unita' sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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