Art. 47. Aspettative
Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermita', per l'assolvimento di funzioni-pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonche' per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.
Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermita', per l'assolvimento di funzioni-pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonche' per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.