Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 marzo 1980
Art. 47. Aspettative

Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermita', per l'assolvimento di funzioni-pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonche' per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente