Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 marzo 1980
>
Versione
16 luglio 1981
Art. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unita' sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle universita', e' corrisposta una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianita'; analoga integrazione e' corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennita' previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione della indennita' di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalita' previste dalle convenzioni, dalle regioni alle universita', su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sara' stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unita' sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennita' di cui al primo comma. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. la s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali")".
Entrata in vigore il 16 luglio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente