Art. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unita' sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle universita', e' corrisposta una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianita'; analoga integrazione e' corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennita' previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione della indennita' di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalita' previste dalle convenzioni, dalle regioni alle universita', su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sara' stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unita' sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennita' di cui al primo comma. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. la s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali")".
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unita' sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle universita', e' corrisposta una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianita'; analoga integrazione e' corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennita' previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione della indennita' di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalita' previste dalle convenzioni, dalle regioni alle universita', su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sara' stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unita' sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennita' di cui al primo comma. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. la s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali")".