Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 1Articolo 3
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1 marzo 1980
Art. 2. Ruolo sanitario

Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonche' gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.
Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attivita'.
Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione piu' elevata e' classificato in due posizioni funzionali.
Il personale laureato del ruolo sanitario e' classificato in tre posizioni funzionali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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