Art. 21. Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico
Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualita' di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualita' di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.