Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 marzo 1980
Art. 13. Graduatorie

I candidati vincitori del concorso sono assegnati alla unita' sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso.
La destinazione di servizio nell'ambito della unita' sanitaria locale e' effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.
L'unita' sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facolta' di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano gia' stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unita' sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facolta' di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.
L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente