Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 2
Versione
1 marzo 1980
Art. 1. Articolazione dei ruoli

Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali e' inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e cosi' distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attivita' inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attivita', assumono a norma di legge responsabilita' di natura professionale e che per svolgere l'attivita' stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
Il personale e' iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli e' effettuata con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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