Articolo 25 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
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Versione
12 marzo 2006
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Versione
25 gennaio 2007
Art. 25. (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia"; b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB"; c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )) .
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243 , sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio.
Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 , incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita' previdenziali.
4. All' articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243 , all'alinea, le parole: "l'unitarieta' e" sono soppresse.
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AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ".
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AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 , ha disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). "
Entrata in vigore il 25 gennaio 2007
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