Sentenza 9 novembre 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45342 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2153
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 37062/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LL NZ nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 13/01/2004 dal Giudice di pace di Nicosia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata il ricorso e la memoria aggiunta;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 13/01/2004 il Giudice di pace di Nicosia dichiarava GR LA NZ LV responsabile di minaccia ai danni di OL SI (per avergli detto "se procedi nei miei confronti te la faccio pagare, non fare niente se vuoi goderti la famiglia") e con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Avverso la riportata decisione ha proposto appello l'imputato deducendo: violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto responsabilità; improcedibilità dell'azione per tenuità del fatto;
eccessività della pena.
Il Tribunale, qualificato l'appello siccome ricorso, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
All'uopo si osserva.
L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso ad una pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, qualora con essa venga contestato anche il vizio di motivazione in punto responsabilità è qualificabile come appello, pur non risultando espressamente impugnato il capo relativo alle disposizioni civili:
invero l'art. 574 c.p. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili alle statuizioni civili da essa dipendenti (Cass. 19/01/2005 n. 0 1349 RV. 230205; Cass. 25/01/2005 n. 0 2271 RV. 230929; Cass. 24/05/2005 n. 19664 RV. 231499). Pertanto, rilevato l'imputato ha correttamente proposto appello avverso la sentenza di condanna sopra citata, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Nicosia per il relativo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nicosia per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005