Articolo 29 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 27Articolo 28
Versione
24 ottobre 1989
Art. 29.
Dichiarazione di estinzione del reato
per esito positivo della prova
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo.
Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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