Articolo 10 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 9 bisArticolo 12
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24 ottobre 1989
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18 ottobre 2022
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5 luglio 2024
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9 agosto 2025
Art. 10.
Inammissibilita' dell'azione civile
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. (17) (22) ((26))
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Entrata in vigore il 9 agosto 2025
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