Articolo 30 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 28Articolo 31
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
30 dicembre 2022
Art. 30.
(( (Pene sostitutive). )) ((1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente