Articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127
Articolo 6Articolo 8
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28 luglio 2016
Art. 7. Disposizione transitoria 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 28 luglio 2016
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