Art. 15. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 . E' altresi' abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177.
- Per il testo dell' art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle «Note all'art. 9».
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177.
- Per il testo dell' art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle «Note all'art. 9».