Articolo 2 del Decreto 24 ottobre 2014, n. 181
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 dicembre 2014
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante il « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »;
b) «Regolamento», il regolamento di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ;
c) «Legge di Contabilita' generale dello Stato», il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
d) «Organo tecnico», l'organo del Comando Generale della Guardia di finanza o dell'Ente amministrativo della Guardia di finanza competente in relazione alla specifica progettualita';
e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza;
f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l'organismo di cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , rivolto agli operatori economici europei appartenenti almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare le attivita' economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attivita' ed esperienze;
g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica o l'ente senza personalita' giuridica - ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - che offre sul mercato la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi;
h) «contraente», l'operatore economico che stipula un atto negoziale con l'Amministrazione;
i) «organo di verifica», il direttore dell'esecuzione contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare la verifica di conformita' dell'esecuzione;
j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall'Amministrazione utili per la selezione del contraente nell'ambito della procedura di gara.
Note all'art. 2:
Per il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell' art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente