Art. 54.
Procedimento relativo all'applicazione di penalita'
1. L'ammontare delle penalita' e' dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitato sulla cauzione, che e' ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.
2. L'ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalita' fa riferimento.
3. Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalita' e' avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, puo' comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non e' causa di sospensione del procedimento stesso.
4. Le penalita' sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente puo' avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalita', presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
6. Nei casi di particolare complessita', l'Amministrazione puo' richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalita'.
7. L'applicazione delle penalita' non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
8. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Procedimento relativo all'applicazione di penalita'
1. L'ammontare delle penalita' e' dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitato sulla cauzione, che e' ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.
2. L'ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalita' fa riferimento.
3. Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalita' e' avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, puo' comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non e' causa di sospensione del procedimento stesso.
4. Le penalita' sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente puo' avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalita', presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
6. Nei casi di particolare complessita', l'Amministrazione puo' richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalita'.
7. L'applicazione delle penalita' non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
8. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.